SINERGIA TRA ISTITUZIONI
I SERVIZI SOCIALI
I Servizi Sociali che operano sul territorio e conoscono le fragilità dei nuclei familiari e le situazioni a rischio, individuano i casi in cui è necessario procedere ad un affido. Talvolta l’affidamento potrà essere omofamiliare, cioè realizzato all'interno della rete parentale naturale (nonni, zii etc. entro il quarto grado di parentela); quando ciò non sia possibile o opportuno, si farà ricorso all’affido eterofamiliare.
Al momento di realizzare un affido consensuale, il Servizio Sociale (sotto forma di Centro Affidi nei distretto socio-sanitari in cui esso sia stato istituito) predispone un progetto di intervento che consideri le esigenze del minore e il lavoro da compiere sulla sua famiglia; in seguito, esaminate le caratteristiche e le risorse di accoglienza delle famiglie presenti nella Banca Dati, individua l'abbinamento che presenta maggiori possibilità di riuscita e lo propone al potenziale affidatario e procede con un affiancamento graduale supportato. Se questa fase si sarà conclusa con esito positivo, il Servizio predisporrà un progetto educativo dettagliato e al tempo stesso flessibile (per potere eventualmente essere modificato in relazione all’effettivo evolversi della situazione) e un successivo provvedimento di affido. Per diventare esecutivo, il provvedimento amministrativo dovrà infine essere ratificato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Il provvedimento di affidamento dovrà precisare:
Durante lo svolgimento dell’affido, il Servizio Sociale è tenuto a:
Compito del Servizio Sociale sarà infine, a livello generale, quello di promuovere la conoscenza e la cultura dell’affidamento familiare, creando sinergie tra le realtà attive localmente in questo settore.
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
L'affido familiare viene attivato con un decreto dell’Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare per l'affido consensuale, Tribunale per i Minorenni per l'affido giudiziario) e cessa con un provvedimento della stessa autorità quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia di origine o quando si valuta che la prosecuzione dell’affido reca pregiudizio al minore.
1. Il Tribunale per i Minorenni
Nel caso di affido giudiziario, il Tribunale per i Minorenni interviene dapprima emettendo eventuali provvedimenti riguardanti la famiglia di origine (se del caso, sospensione o decadenza della potestà di uno o di entrambi i genitori), poi decretando l’affido del minore e vigilando sul suo andamento in base alle relazioni che i Servizi Sociali incaricati hanno l’obbligo di presentargli con cadenza semestrale. Nel caso valuti negativamente l’andamento dell’affido, può revocare il decreto e stabilire quanto altro ritiene più adatto per il minore.
Nel caso di affido consensuale interviene soltanto per decretare proroghe che superino i 24 mesi previsti dalla legge.
2. Il Giudice Tutelare
Nel caso di affidamento consensuale, il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore ha il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento predisposto dai Servizi Sociali, come pure gli eventuali provvedimenti di proroga rientranti nel termine dei 24 mesi indicato dalla legge (oltre questo termine, la competenza passa al Tribunale per i Minorenni). Prima di rendere esecutivo il provvedimento, il Giudice Tutelare è tenuto a verificare l’esistenza dei requisiti necessari. Egli verrà poi costantemente informato dal Servizio Sociale incaricato in merito ad ogni circostanza rilevante che possa influire sull’affidamento stesso, come pure sull’andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine.
LE ASSOCIAZIONI
Sebbene molto arricchente dal punto di vista umano, la scelta dell’affido familiare è per sua natura impegnativa. Per non trovarsi ad affrontare da soli la complessità di questa esperienza, per avere la possibilità di condividere e confrontare con altri il proprio percorso, per trovare risposte ai propri dubbi e alle piccole e grandi difficoltà, i genitori affidatari possono costituirsi autonomamente in rete o, più spesso, appoggiarsi ad associazioni già esistenti sul territorio e operanti nel settore, come Una Famiglia per Amico. Per legge, le famiglie affidatarie possono avvalersi di una associazione da loro scelta, che viene indicata nel provvedimento e che le accompagnerà in tutto il corso dell'affido. In generale le associazioni e la rete di famiglie, in collaborazione con i Servizi Sociali, si adoperano per valorizzare le singole esperienze, allargandole ad una dimensione sociale e rendendole fruibili da parte di altre famiglie che si stiano avvicinando a questa realtà e stiano considerando questa scelta.
I SERVIZI SOCIALI
I Servizi Sociali che operano sul territorio e conoscono le fragilità dei nuclei familiari e le situazioni a rischio, individuano i casi in cui è necessario procedere ad un affido. Talvolta l’affidamento potrà essere omofamiliare, cioè realizzato all'interno della rete parentale naturale (nonni, zii etc. entro il quarto grado di parentela); quando ciò non sia possibile o opportuno, si farà ricorso all’affido eterofamiliare.
Al momento di realizzare un affido consensuale, il Servizio Sociale (sotto forma di Centro Affidi nei distretto socio-sanitari in cui esso sia stato istituito) predispone un progetto di intervento che consideri le esigenze del minore e il lavoro da compiere sulla sua famiglia; in seguito, esaminate le caratteristiche e le risorse di accoglienza delle famiglie presenti nella Banca Dati, individua l'abbinamento che presenta maggiori possibilità di riuscita e lo propone al potenziale affidatario e procede con un affiancamento graduale supportato. Se questa fase si sarà conclusa con esito positivo, il Servizio predisporrà un progetto educativo dettagliato e al tempo stesso flessibile (per potere eventualmente essere modificato in relazione all’effettivo evolversi della situazione) e un successivo provvedimento di affido. Per diventare esecutivo, il provvedimento amministrativo dovrà infine essere ratificato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Il provvedimento di affidamento dovrà precisare:
- le motivazioni dell’affidamento e gli obiettivi che esso si propone di raggiungere;
- la sua presumibile durata, commisurata agli interventi di sostegno che vengono contemporaneamente previsti a favore della famiglia di origine;
- i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri che vengono riconosciuti alla famiglia affidataria;
- le modalità con cui la famiglia di origine potrà/dovrà mantenere rapporti con il minore;
- l’entità del contributo mensile che il comune di appartenenza della famiglia di origine è obbligato a corrispondere alla famiglia affidataria per il mantenimento del minore;
- il Servizio Sociale territoriale incaricato di vigilare sull’affido e di tenere costantemente informato con relazioni semestrali il Giudice Tutelare (nel caso di affido consensuale) o il Tribunale per i Minorenni (nel caso di affido giudiziario);
- l'eventuale associazione di cui la famiglia affidataria a scelto di avvalersi.
Durante lo svolgimento dell’affido, il Servizio Sociale è tenuto a:
- presentare relazione semestrale all’Autorità Giudiziaria in merito all’andamento dell’affido e agli interventi svolti a sostegno della famiglia di origine: ciò affinché l’Autorità Giudiziaria possa assumere le decisioni più opportune a salvaguardare l’interesse del minore (eventuali proroghe o, al contrario, revoca);
- stipulare un contratto di assicurazione per coprire eventuali danni subiti dal minore o da lui arrecati a terzi o agli stessi affidatari;
- sostenere le famiglie affidatarie attraverso opportune verifiche e incontri periodici, favorendo la costituzione di gruppi e di una rete di autoaiuto (anche con l’ausilio di associazioni operanti nel settore);
- favorire i rapporti con la famiglia di origine ed il rientro del minore nel suo nucleo familiare.
Compito del Servizio Sociale sarà infine, a livello generale, quello di promuovere la conoscenza e la cultura dell’affidamento familiare, creando sinergie tra le realtà attive localmente in questo settore.
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
L'affido familiare viene attivato con un decreto dell’Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare per l'affido consensuale, Tribunale per i Minorenni per l'affido giudiziario) e cessa con un provvedimento della stessa autorità quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia di origine o quando si valuta che la prosecuzione dell’affido reca pregiudizio al minore.
1. Il Tribunale per i Minorenni
Nel caso di affido giudiziario, il Tribunale per i Minorenni interviene dapprima emettendo eventuali provvedimenti riguardanti la famiglia di origine (se del caso, sospensione o decadenza della potestà di uno o di entrambi i genitori), poi decretando l’affido del minore e vigilando sul suo andamento in base alle relazioni che i Servizi Sociali incaricati hanno l’obbligo di presentargli con cadenza semestrale. Nel caso valuti negativamente l’andamento dell’affido, può revocare il decreto e stabilire quanto altro ritiene più adatto per il minore.
Nel caso di affido consensuale interviene soltanto per decretare proroghe che superino i 24 mesi previsti dalla legge.
2. Il Giudice Tutelare
Nel caso di affidamento consensuale, il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore ha il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento predisposto dai Servizi Sociali, come pure gli eventuali provvedimenti di proroga rientranti nel termine dei 24 mesi indicato dalla legge (oltre questo termine, la competenza passa al Tribunale per i Minorenni). Prima di rendere esecutivo il provvedimento, il Giudice Tutelare è tenuto a verificare l’esistenza dei requisiti necessari. Egli verrà poi costantemente informato dal Servizio Sociale incaricato in merito ad ogni circostanza rilevante che possa influire sull’affidamento stesso, come pure sull’andamento del programma di assistenza alla famiglia di origine.
LE ASSOCIAZIONI
Sebbene molto arricchente dal punto di vista umano, la scelta dell’affido familiare è per sua natura impegnativa. Per non trovarsi ad affrontare da soli la complessità di questa esperienza, per avere la possibilità di condividere e confrontare con altri il proprio percorso, per trovare risposte ai propri dubbi e alle piccole e grandi difficoltà, i genitori affidatari possono costituirsi autonomamente in rete o, più spesso, appoggiarsi ad associazioni già esistenti sul territorio e operanti nel settore, come Una Famiglia per Amico. Per legge, le famiglie affidatarie possono avvalersi di una associazione da loro scelta, che viene indicata nel provvedimento e che le accompagnerà in tutto il corso dell'affido. In generale le associazioni e la rete di famiglie, in collaborazione con i Servizi Sociali, si adoperano per valorizzare le singole esperienze, allargandole ad una dimensione sociale e rendendole fruibili da parte di altre famiglie che si stiano avvicinando a questa realtà e stiano considerando questa scelta.