SOGGETTI E TIPOLOGIE DELL'AFFIDO FAMILIARE
Bambini e bambine, adolescenti, ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, da 0 a 18 anni sono i protagonisti principali dell'affido familiare, pensato proprio per venire incontro alle loro esigenze.
Per legge, ogni minore "ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" (Legge 149/2001, art.1) ma può accadere che questa non sia momentaneamente in grado di assicurare le condizioni idonee alla sua crescita psicofisica, a causa di problemi di vario genere ai quali i Servizi Sociali non sono riusciti a trovare una soluzione. Il minore ha allora la possibilità di essere temporaneamente accolto presso un altro nucleo familiare o presso una persona singola che si occuperà del suo mantenimento e della sua educazione e gli assicurerà un sostegno e un riferimento affettivo stabile, rispettando la sua storia individuale e i suoi affetti. Secondo le circostanze, uno stesso nucleo familiare o una stessa persona può avere in affido più di un minore, consanguineo o non.
L’affido familiare è stato pensato dalla legge come una misura residuale, cioè come una soluzione alla quale si fa ricorso soltanto quando tutti i possibili interventi di sostegno al nucleo familiare in difficoltà non siano riusciti a rimuovere lo stato di grave disagio. La caratteristica principale dell’affido è la sua temporaneità: infatti, esso è per natura destinato a concludersi con il rientro del minore nella propria famiglia, una volta che quest’ultima abbia superato le proprie criticità.
La dinamica dell’affido coinvolge diversi soggetti che operano in sinergia:
Esistono diversi tipi di affido, corrispondenti a situazioni alquanto diverse tra loro.
In base alla gravità del disagio in cui il minore si trova all'interno della famiglia di origine e in base al livello di urgenza con cui occorre allontanarlo da essa, è possibile ricorrere a due diversi tipi di affido:
In base alla sua durata e alle modalità con le quali è regolata la permanenza del minore all'interno della famiglia affidataria, l’affido può essere:
Bambini e bambine, adolescenti, ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, da 0 a 18 anni sono i protagonisti principali dell'affido familiare, pensato proprio per venire incontro alle loro esigenze.
Per legge, ogni minore "ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" (Legge 149/2001, art.1) ma può accadere che questa non sia momentaneamente in grado di assicurare le condizioni idonee alla sua crescita psicofisica, a causa di problemi di vario genere ai quali i Servizi Sociali non sono riusciti a trovare una soluzione. Il minore ha allora la possibilità di essere temporaneamente accolto presso un altro nucleo familiare o presso una persona singola che si occuperà del suo mantenimento e della sua educazione e gli assicurerà un sostegno e un riferimento affettivo stabile, rispettando la sua storia individuale e i suoi affetti. Secondo le circostanze, uno stesso nucleo familiare o una stessa persona può avere in affido più di un minore, consanguineo o non.
L’affido familiare è stato pensato dalla legge come una misura residuale, cioè come una soluzione alla quale si fa ricorso soltanto quando tutti i possibili interventi di sostegno al nucleo familiare in difficoltà non siano riusciti a rimuovere lo stato di grave disagio. La caratteristica principale dell’affido è la sua temporaneità: infatti, esso è per natura destinato a concludersi con il rientro del minore nella propria famiglia, una volta che quest’ultima abbia superato le proprie criticità.
La dinamica dell’affido coinvolge diversi soggetti che operano in sinergia:
- la famiglia di origine, che attraversa un momento di difficoltà dovute a ragioni varie (disagio sociale, malattie, migrazioni, carcerazioni etc.) e da sola non riesce ad occuparsi in maniera adeguata dei propri figli e ad offrire loro l'ambiente e i mezzi adatti ad una crescita armoniosa (nel caso dei minori stranieri non accompagnati, dal punto di vista giuridico il ruolo della famiglia viene assunto dal tutore, al quale per legge ogni MSNA ha diritto);
- la famiglia (o la persona) affidataria, che viene in aiuto del minore accogliendolo temporaneamente nella propria vita e nella propria casa, offrendogli un ambiente idoneo alla crescita psicofisica, rispettando la sua storia individuale ed i suoi affetti;
- il Servizio Sociale, che stabilisce la necessità di affidare temporaneamente il minore ad un altro nucleo familiare, individua la famiglia più adatta tra quelle che si sono rese disponibili, predispone un progetto educativo, emette un provvedimento amministrativo di affido, vigila sull'andamento dell’affido stesso e relaziona periodicamente l’Autorità Giudiziaria competente;
- l’Autorità Giudiziaria: nel caso di affido consensuale, il Giudice Tutelare che ha il compito di ratificare e rendere esecutivo il provvedimento amministrativo di affido, come pure gli eventuali provvedimenti successivi di proroga o di revoca; nel caso di affido giudiziario, il Tribunale per i Minorenni che emette il decreto e le successive proroghe o revoche;
- le associazioni, che promuovono la cultura dell’affido, collaborano in molti modi con le istituzioni per agevolare la realizzazione e la gestione dei singoli affidi e supportano le famiglie affidatarie.
Esistono diversi tipi di affido, corrispondenti a situazioni alquanto diverse tra loro.
In base alla gravità del disagio in cui il minore si trova all'interno della famiglia di origine e in base al livello di urgenza con cui occorre allontanarlo da essa, è possibile ricorrere a due diversi tipi di affido:
- l'affido consensuale, che viene realizzato con il consenso della famiglia di origine. Quest'ultima, riconoscendo le proprie difficoltà, approva il progetto predisposto dai Servizi Sociali e accetta di affidare il proprio figlio minorenne ad un'altra persona o famiglia per il tempo necessario a superare i problemi. L'affidamento consensuale viene disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali del comune di appartenenza della famiglia di origine e successivamente viene convalidato e reso esecutivo da un decreto del Giudice Tutelare. Il carattere volontario e concordato che caratterizza l’affido consensuale rende possibile l’instaurarsi di un rapporto di fiducia reciproca tra le due famiglie (quella di origine e quella affidataria): il Servizio Sociale, ed eventualmente le associazioni attive nel settore, favoriscono lo sviluppo di questo legame.
- l'affido giudiziario, al quale si fa ricorso quando manca il consenso della famiglia di origine ma l'interesse del minore impone comunque la scelta dell’affidamento. Spesso il Tribunale per i Minorenni adotta, contestualmente al provvedimento.
In base alla sua durata e alle modalità con le quali è regolata la permanenza del minore all'interno della famiglia affidataria, l’affido può essere:
- residenziale, quando il bambino o ragazzo vive stabilmente con gli affidatari e trascorre giorno e notte nella nuova famiglia, pur mantenendo rapporti periodici con la famiglia di origine;
- part-time, cioè disposto solo per brevi periodi di vacanza, per i fine-settimana o addirittura solo per alcune ore al giorno. Il minore rimane nel suo domicilio, ma viene in contatto con una famiglia di appoggio che può rendersi conto dei suoi bisogni affettivi ed educativi, seguendo la sua formazione e partecipando ad essa.
- sine die (senza scadenza), cioè prolungato fino al diciottesimo anno di età del minore con rinnovo di 2 anni in 2 anni. Si ricorre a questa soluzione quando risulta impossibile o non opportuno procedere con un’adozione e tuttavia si verifica che la famiglia di origine non sarà mai in grado di assumere in toto le responsabilità genitoriali: un caso tipico è quello dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che non sono adottabili perché hanno la loro famiglia, ma presumibilmente non potranno ricongiungersi ad essa prima della maggiore età.